VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 34 della legge 27 maggio 1929, n. 848; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Guardasigilli,  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con  quello
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I beni immobili devoluti al Demanio  dello  Stato  in  forza  delle
leggi 21 agosto 1862, n. 794, 7 luglio 1866, n. 3036, 15 agosto 1867,
n. 3848, e 19 giugno 1873, n. 1402, che siano tuttora in possesso del
Fondo per il culto, sono attribuiti a quest'ultimo con effetto  dalla
data di attuazione delle leggi suddette, restando esonerato lo  Stato
dall'obbligo di iscrivere a favore di esso la corrispondente  rendita
cinque per cento. 
 
  Questa disposizione si applica anche agli  immobili  dei  quali  il
Fondo per il culto ha  preso  o  prendera'  possesso  a  norma  della
convenzione 20 maggio 1922 approvata con Regio  decreto  21  dicembre
1922, n. 1689. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 14 novembre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         Mussolini - Rocco - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre  1929  -  Anno
VIII 
 
    Atti del Governo, registro 291, foglio 117. - Mancini.